mercoledì 31 gennaio 2007
Raccolta differenziata ad Albisola Superiore
Troppo spesso i cassonetti della raccolta differenziata ad Albisola Superiore sono stracolmi e questo, oltre che antiestetico, non aiuta a raggiungere l'obbiettivo previsto dalla legge 152/2006 , la quale prescrive che entro il prossimo 31 dicembre si raggiunga una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 35%.E da informazioni raccolte su internet (specificatamente sul "Programma operativo per la corretta gestione dei rifiuti biodegradabili" redatto dalla Provincia di Savona nel marzo 2006) la percentuale nel Comune di Albisola Superiore della differenziata è appena del 14,1%.La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e, dall’altro, di condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione.Ogni giorno produciamo una quantità enorme di rifiuti di ogni genere, che finiscono nelle discariche con costi elevati per la comunità e per l'ambiente. Un simile spreco di risorse e materie prime non ha senso: le discariche non sono la soluzione per lo smaltimento dei rifiuti! La maggior parte dei rifiuti, attraverso adeguate lavorazioni e trasformazioni, è riciclabile e riutilizzabile. I vantaggi sono innumerevoli: riduzione dei rifiuti destinati alle discariche, recupero e riutilizzo dei materiali di scarto, risparmio di materie prime, tutela dell'ambiente. In definitiva, un sicuro risparmio economico. Per noi tutti. Il Comune di Albisola Superiore , dopo aver aumentato nel 2005 la tassa sui rifiuti del 12,8% ha deliberato per il 2006 il passaggio da tassa a tariffa che comporterà un notevole aumento di spesa ,soprattutto per esercenti e commercianti. Ovviamente l’aumento di spese ricadrà inevitabilmente anche sulle famiglie.Questo aumento non è stato deliberato in previsione del miglioramento del servizio ma solo per la quadratura del bilancio, senza rispettare le norme del decreto che prevede un miglioramento della raccolta differenziata necessaria per il rispetto dell’ambiente e per un concreto risparmio.
martedì 23 gennaio 2007
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lunedì 22 gennaio 2007
STATUTO (da approvare)
STATUTO
Questo statuto si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione senza fine di lucro, studentesca, apartitica, culturale e ricreativa “AMICI DI ALBISOLA” .
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Albisola Supriore (Sv) Via dei Seirullo 6/5 non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopi dell'associazione sono:
-più potere decisionale ai giovani ;
-la parità dei sessi ;
-la difesa e la promozione dei diritti dei giovani e non;
-la difesa e la promozione della scuola inserita nel tessuto sociale, culturale, storico ed economico in cui opera;
-il contrasto della disgregazione del tessuto sociale a livello giovanile e studentesco, con preferenza per modelli comunitari e non individualistici;
-lo sviluppo e la crescita della comunità giovanile in stretto contatto con le comunità locali e con le regioni e le patrie europee;
-la promozione dell’orientamento scolastico;
-la crescita professionale e culturale consapevole dell’identità della persona;
-la difesa e la promozione della conoscenza delle culture, delle arti, dei problemi sociali e dei diritti-doveri del cittadino italiano;
-la sensibilizzazione al netto rifiuto di ogni ideologia intesa come pensiero totalizzante dell’esistenza delle persone e della comunità;
-la sensibilizzazione al progresso umano che non può negare la tutela del patrimonio umano;
-l'assoluta certezza che la libertà è uno dei beni più preziosi
Nell’ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà :
-per i soli fini statuari, o per i fini direttamente connessi, gestire strutture e beni mobili e immobili ;
–stipulare accordi o convenzioni con parti terze, siano essi soggetti privati, commerciali o istituzionali ;
–richiedere e ottenere sussidi e contributi in suo favore per promuovere lo svolgimento delle proprie attività ;
-organizzare e gestire quanto necessario al raggiungimento dei fini statuari
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.L'ammissione all'Associazione è deliberata dal comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono tre categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali,valutano l’ammissibilità dei nuovi soci e la loro radiazione ,la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dai soci fondatori. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
-Soci onorari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio dai soci fondatori per essersi distinti in particolari campi. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.Art. 6 DOVERI DEI SOCIGli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.L'esclusione del socio è deliberata dai soci fondatori. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente
-I Vicepresidenti
-Il Responsabile comunicazioni esterne
-Il Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati,sms o e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.Deve inoltre essere convocataa) quando il Direttivo lo ritenga necessario;b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria elegge il Presidente; il Comitato Direttivo;propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione ;ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;approva il programma annuale dell'associazione.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare più delega in sostituzione di altri soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.L'assemblea straordinariaApprova eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci in prima seduta, con la presenza del Presidente in seconda, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;scioglie l'associazione e ne devolve i patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei presenti.Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri, e la carica è di un anno.La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. La carica del presidente dura tre anni.
Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. –da iniziative varie
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione in prima seduta , con la maggioranza dei soci fondatori in seconda, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16 EVENTUALI QUOTE AGGIUNTIVE
Per particolari iniziative e attività i soci fondatori possono decidere di far pagare una quota a chi vuol partecipare a queste ;non sono obbligatorie e gli eventuali profitti sono rinvrestiti nell’associazione.
Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia
Questo statuto si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione senza fine di lucro, studentesca, apartitica, culturale e ricreativa “AMICI DI ALBISOLA” .
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Albisola Supriore (Sv) Via dei Seirullo 6/5 non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopi dell'associazione sono:
-più potere decisionale ai giovani ;
-la parità dei sessi ;
-la difesa e la promozione dei diritti dei giovani e non;
-la difesa e la promozione della scuola inserita nel tessuto sociale, culturale, storico ed economico in cui opera;
-il contrasto della disgregazione del tessuto sociale a livello giovanile e studentesco, con preferenza per modelli comunitari e non individualistici;
-lo sviluppo e la crescita della comunità giovanile in stretto contatto con le comunità locali e con le regioni e le patrie europee;
-la promozione dell’orientamento scolastico;
-la crescita professionale e culturale consapevole dell’identità della persona;
-la difesa e la promozione della conoscenza delle culture, delle arti, dei problemi sociali e dei diritti-doveri del cittadino italiano;
-la sensibilizzazione al netto rifiuto di ogni ideologia intesa come pensiero totalizzante dell’esistenza delle persone e della comunità;
-la sensibilizzazione al progresso umano che non può negare la tutela del patrimonio umano;
-l'assoluta certezza che la libertà è uno dei beni più preziosi
Nell’ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà :
-per i soli fini statuari, o per i fini direttamente connessi, gestire strutture e beni mobili e immobili ;
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–richiedere e ottenere sussidi e contributi in suo favore per promuovere lo svolgimento delle proprie attività ;
-organizzare e gestire quanto necessario al raggiungimento dei fini statuari
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.L'ammissione all'Associazione è deliberata dal comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono tre categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali,valutano l’ammissibilità dei nuovi soci e la loro radiazione ,la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dai soci fondatori. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
-Soci onorari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio dai soci fondatori per essersi distinti in particolari campi. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.Art. 6 DOVERI DEI SOCIGli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.L'esclusione del socio è deliberata dai soci fondatori. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente
-I Vicepresidenti
-Il Responsabile comunicazioni esterne
-Il Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati,sms o e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.Deve inoltre essere convocataa) quando il Direttivo lo ritenga necessario;b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria elegge il Presidente; il Comitato Direttivo;propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione ;ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;approva il programma annuale dell'associazione.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare più delega in sostituzione di altri soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.L'assemblea straordinariaApprova eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci in prima seduta, con la presenza del Presidente in seconda, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;scioglie l'associazione e ne devolve i patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei presenti.Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri, e la carica è di un anno.La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. La carica del presidente dura tre anni.
Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. –da iniziative varie
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione in prima seduta , con la maggioranza dei soci fondatori in seconda, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16 EVENTUALI QUOTE AGGIUNTIVE
Per particolari iniziative e attività i soci fondatori possono decidere di far pagare una quota a chi vuol partecipare a queste ;non sono obbligatorie e gli eventuali profitti sono rinvrestiti nell’associazione.
Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia
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